
LIDA-BAGHERIA OdV
via consolare 177, 90011, Bagheria (PA) Codice Fiscale: 90023250823
L’importante ruolo di LIDA-BAGHERIA OdV permette una vigilanza costante che favorisce il rispetto delle Leggi, dei Regolamenti locali, nazionali ed internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell’ambiente e del patrimonio naturale. Oltre a intervenire in caso di maltrattamento di animali, L.I.D.A. Bagheria OdV svolge anche un importante ruolo preventivo, informando i cittadini riguardo alle norme vigenti in termini di benessere animale e sensibilizzando su tematiche protezioniste.
LIDA-BAGHERIA OdV si batte per la conservazione della natura, la tutela della fauna selvatica, l’abolizione della caccia, la lotta al bracconaggio, al commercio illegale di fauna e in genere alle illegalità a danno della natura e degli animali, la diffusione di uno stile di vita e di scelte alimentari più sostenibili. Combatte contro ogni forma di abuso e maltrattamento degli animali, chiede l’abolizione della sperimentazione in vivo, degli allevamenti intensivi, dell’utilizzo degli animali nei circhi, negli spettacoli e nelle manifestazioni popolari, vuole vietare gli zoo e i delfinari ed è contro l’allevamento, la cattura e l’uccisione di animali da pelliccia.

IL SANGUE NON FA MODA

DIRITTO ALLA LIBERTA' ________________________________
Perché gli animali non siano considerati come “oggetti” da dominare, trasformare e poi distruggere ma come “soggetti” da rispettare e tutelare, il diritto alla vita e alla libertà di tutti gli individui di ogni specie e razza nell’ambito dell’equilibrio naturale deve essere considerato indiscutibile.
Ecco perchè ci battiamo da sempre, contro i circhi, gli zoo, gli acquari, i delfinari e qualsiasi altra struttura di detenzione forzata di animali.
Tali strutture non contribuiscono in nessun modo al ampliare il concetto di Benessere Animale e ricerche di carattere etico scientifico e legislativo lo comprovano.
Il benessere di un individuo è la sua condizione rispetto alla sua capacità di adattarsi all’ambiente”.
È impensabile non considerare l’etologia di ogni singolo dell’animale, le condizioni fisiche come un buon stato di nutrizione e la mantenuta capacità di riprodursi possono essere considerate prove di benessere fisico, ma non necessariamente di Benessere nel suo senso più ampio.
La privazione del loro habitat naturale può causare sofferenza negli animali. Essi possono soffrire dell’impossibilità di fuggire da situazioni spiacevoli o pericolose o di predire l’arrivo di uno stimolo stressante
Se il livello di stress è molto alto e/o persiste per un lungo periodo la conseguenza può essere un grave peggioramento della qualità della vita dell’animale.
Molti degli animali usati in queste strutture non possono più essere rimessi in libertà nel loro habitat naturale, perché’ ormai non più in grado di procacciarsi del cibo, né tanto meno dover affrontare una qualsiasi situazione comune ad altri suoi simili che vivono in libertà. Gli animali detenuti in queste strutture non hanno nulla in comune con i loro simili che vivono in natura
L’uso di catene per gli elefanti da circo, spazi angusti di detenzione, acquari troppo piccoli per contenere squali, delfini ecc., gabbie di dimensioni ridotte rispetto all’animale, nessuna di queste cose rispetta l’etologia di un animale.
- Normativa sui circhi Legge n. 337/1968
- Normativa sugli zoo Decreto Legislativo n. 73-2005
- Normativa sul mantenimento in cattività di delfini (Tursiops Truncatus)
- Decreto Ministeriale Ambiente n.469/2001
VIVISEZIONE_____________________________

Sperimentazione animale o vivisezione è il termine che si applica ad ogni tipo di sperimentazione eseguita su animali vivi, sia che questi vengano sezionati o no, atta a causare sofferenze sia fisiche che psichiche.
Quotidianamente vengono sopposti a test cani, scimmie, cavie, topi, ratti, gatti, maiali, conigli, cavalli, asini, capre, uccelli, rane, pesci ed altri, i quali vengono mutilati, avvelenati, accecati, affamati, bruciati, ghiacciati, schiacciati, decerebrati, ustionati, infettati con malattie, assoggettati a stress, shock o privazioni
Riteniamo che utilizzare animali a scopo sperimentale è antiscientifico, immorale e fuorviante, nessuna specie vivente può essere modello sperimentale per altre specie a causa delle enormi differenze genetiche, anatomiche, biologiche, metaboliche, psichiche, etologiche che le contraddistinguono: ciò che risulta innocuo negli animali può essere tossico per l’uomo. Gli animali “da laboratorio”, spesso frutto di manipolazioni genetiche, frequentemente differiscono perfino dai loro simili in libertà.
Anche le malattie indotte sugli animali a fini sperimentali sono diverse dalle patologie che si manifestano naturalmente.
Esistono metodi sostitutivi alla sperimentazione animale basterebbe implementarli.

TUTTI GLI ANIMALI SONO UGUALI
Nel 1978, presso la sede dell’UNESCO, la L.I.D.A. fu tra le molte associazioni europee e internazionali che presentarono e proclamarono la “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale”, proponendo l’etica del rispetto verso l’ambiente e tutti gli esseri viventi.
Quando nella cultura italiana esistevano solo, a favore degli animali, la pietà, la protezione, la zoofilia e l’antivivisezionismo, fu certamente uno “scandalo” parlare di diritti degli animali e dell’ambiente, di comunità biologica, di biocentrismo, di specismo, di giustizia interspecifica.
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale
Diffondendo la Carta dei diritti dell’animale, la L.I.D.A. non è presunzione, ma storia – aprì un varco nell’antropocentrismo imperante e di lì passarono zoofili ed ecologi verso la strata comune del biocentrismo.
Considerato che ogni animale ha dei diritti;
considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l’uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali; considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all’esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo; considerato che genocidi sono perpetrati dall’ uomo e altri ancora se ne minacciano; considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro; considerato che l’educazione deve insegnare sin dall’infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali
- Articolo 1
tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza. - Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali; c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo. - Articolo 3
Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudely (artt. 544, 544 bis, 544 ter, 544 quarter, 544 quinquier);
b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia. - Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene a una specie selvatica ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto. - Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’ uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto. - Articolo 6
a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevita’; b) l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. (artt. 727 e 727 comma 2 CP)(tutti fgli articoli sui maltrattamenti fanno parte di una legge emanata nel 2004, in Italia, la 189/2004) - Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al riposo. - Articolo 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’ animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione; b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate. - Articolo 9
Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà’ e dolore. - Articolo 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’ uomo; b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale. - Articolo 11
Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita (art. 544 bis CP). - Articolo 12
Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvatici è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) l’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio. - Articolo 13
a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto; b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale. - Articolo 14
Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; b) i diritti dell’ animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.Dagli anni ’70, e da questi principi fondanti, sono dovuti passare altri vent’anni prima che si potessero ottenere le prime leggi e normative effettive a favore della tutela animale. Nel 1991 nasce finalmente la legge quadro nazionale 281/91 contro il randagismo, che considera il Sindaco di ogni commune, l’autorità competente e responsabile del benessere di tutti gli animali presenti sul proprio territorio; il Sindaco è infatti tenuto a controllare e a prevenire maltrattamenti, ad arginare il fenomeno del randagismo tramite sterilizzazioni periodiche effettuate dale Asl veterinarie, e ad assicurare agli animali un buono stato di salute tramite i servizi preposti.
Nel 2004 nasce la legge nazionale 189/2004, inerente le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
Nel 2009 entra anche in vigore a livello europeo, l’art. 13 del Trattato di Lisbona che recita:
Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.